Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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2 versioni dal 1871
Confronto con la versione in vigore dal 10 luglio 1871 al 16 dicembre 2009. 731 parole tolte, 20 parole aggiunte in 14 capoversi.
tolto: Agli articoli 456, 457, 461, 463, 464 del Codice penale del 20 novembre 1859, e 206 del Codice di procedura penale italiano, vengono sostituiti, ai corrispondenti numeri, gli articoli seguenti:
tolto: «Art. 456 Codice penale. Chiunque introduce nello Stato, vende od espone in vendita armi insidiose, e chiunque le fabbrica senza averne speciale licenza in iscritto dal Governo, e' punito col carcere da sei mesi a due anni, e colla sospensione dal fabbricare o vendere armi proprie qualunque.
tolto: Art. 457. Codice penale. Chiunque, fuori della propria abitazione, sara' trovato con armi della specie indicata nell'art. 455, sara' punito col carcere da tre mesi ad un anno.
tolto: La ritenzione in casa od in altro luogo qualsiasi delle stesse armi e' punita col carcere estensibile a sei mesi.
tolto: Art. 461. Codice penale. Ha luogo pure la stessa pena pel porto di coltelli cosi' detti passacorda, sempreche' la persona presso cui si troveranno non ne abbia bisogno per l'esercizio della sua professione, o li porti fuori dell'occasione di tale esercizio.
tolto: Il porto dei coltelli acuminati di qualsiasi specie, non esclusi i coltelli da serrare, la cui lama ecceda in lunghezza dieci centimetri, e' punito col carcere estensibile a sei mesi.
tolto: Art. 463. Codice penale. La pena pel porto abusivo delle armi sara' del carcere da sei mesi a due anni, se si tratti delle armi indicate negli articoli 455, 458, 459, 460, e prima parte dell'art. 461; del carcere da un mese ad un anno, se si tratti delle armi indicate nell'alinea dell'art. 461; e del carcere estensibile a tre mesi, se si tratti delle armi indicate nell'art. 462, quando il reato segua in occasione di balli, od in luogo dove per pubbliche solennita' o feste siavi adunanza di gente, o quando segua vagando notte tempo per la citta' od altri luoghi abitati.
tolto: Art. 464. Codice penale. Ove il colpevole di porto o ritenzione d'armi sia ozioso, vagabondo, mendicante valido, o si trovi sottoposto alla sorveglianza speciale della sicurezza pubblica, o sia diffamato per crimini o delitti contro le persone o le proprieta', o sia gia' stato condannato a pena criminale o correzionale per ribellione o per violenza contro i depositari od Agenti della forza pubblica, il porto delle armi indicate negli articoli 455, 458, 459, 460 e 461, prima parte, e' punito col carcere da due anni a cinque; il porto di quelle indicate nell'art. 462 da un anno a due; ed il porto di quelle indicate nel capoverso dell'art. 461 da tre mesi ad un anno.
tolto: La semplice ritenzione e' punita col carcere da un anno a tre, se si tratta delle armi indicate negli articoli 455, 458 e 459; e da tre mesi ad un anno, se si tratta di quelle indicate nell'art. 462.
tolto: Le persone in questo articolo menzionate, le quali saranno trovate nelle pubbliche strade od in altri luoghi pubblici munite di falcetto o scure, od altro simile strumento od utensile incidente o perforante, dei quali non abbiano bisogno per l'esercizio della loro professione, o li portino fuori dell'occasione di tale esercizio, saranno punite col carcere da uno a sei mesi.
tolto: Qualora il porto delle armi, strumenti od utensili in quest'articolo designati, abbia luogo in alcuna delle circostanze indicate nell'articolo precedente, la pena sara' del carcere non minore di tre anni, se si tratti delle armi indicate negli articoli 455, 458, 459, 460 e 461, prima parte; da sei mesi a tre anni, se si tratti delle armi indicate nell'alinea dell'art. 461; e da tre mesi ad un anno, se si tratti delle armi contemplate nel secondo alinea del presente articolo.
tolto: Art. 206. Codice di procedura penale. Non possono in nessun caso essere posti in liberta' provvisoria gli oziosi, i vagabondi, i mendicanti e le altre persone sospette, menzionate nel capo III, titolo VIII, libro II del Codice penale, e di gia' condannati a pena criminale.
tolto: Non possono parimente essere poste in liberta' provvisoria le persone gia' state condannate a pena correzionale per ribellione o per violenza contro i depositari od agenti della forza pubblica, quando siano imputate dei reati di fabbricazione, introduzione nel Regno, vendita, porto o ritenzione di armi.
tolto: Sono finalmente esclusi dal benefizio della liberta' provvisoria gl'imputati dei crimini indicati nell'art. 45 dello stesso Codice penale, salvo che la Sezione di accusa abbia rinviato la causa al Tribunale correzionale, a' termini dell'art. 440, o si tratti di minori di anni 18, imputati di furto e non recidivi.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:1871-07-06;294~art1 · fonte del testo
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