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I bilanci comunali e provinciali, le tariffe daziarie ed i regolamenti sulle tasse comunali riveduti dal Regio Commissario rimarranno per regola invariati fino a tutto il Qualunque modificazione occorresse introdurvi per circostanze straordinarie sopravvenute dovra' essere approvata dal Ministro dell'Interno mediante Regio decreto, previo parere favorevole del Consiglio di Stato.
Testo in vigore dal 4 agosto 1896 al 16 dicembre 2009
