Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1896
Confronto con la versione in vigore dal 4 agosto 1896 al 16 dicembre 2009. 113 parole tolte, 20 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Nella revisione ordinata dall'articolo 5 sara' provveduto perche' la tassa sulle bestie da tiro e da soma non sia imposta se non insieme con quella sul bestiame ovino e vaccino, e dopo che sono gia' state applicate le sovrimposte comunali sulla fondiaria con una aliquota non minore del 25 per cento della imposta erariale principale.
tolto: Nell'applicazione della tassa di fuocatico e delle tasse sul bestiame e sulle bestie da tiro, da sella e da soma, il Regio Commissario provvedera' perche' in ragione delle speciali condizioni economiche siano fissate delle quote minime esenti da tasse, provvedendo in modo da impedire la creazione di quote minime artificiali con la suddivisione ingiustificata di famiglie o ditte.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1896-07-30;345~art8 · fonte del testo
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