Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1896
Confronto con la versione in vigore dal 4 agosto 1896 al 16 dicembre 2009. 144 parole tolte, 20 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: Il Regio Commissario con gli stessi poteri stabiliti all'articolo 5 procedera' alla revisione, e, occorrendo, alla modificazione dei bilanci delle Opere pie allo scopo di ridurne al minimo possibile le spese d'amministrazione, e di assicurare che i proventi siano erogati agli scopi voluti dalla legge e dalle tavole di fondazione.
tolto: Con gli stessi poteri ed all'intento preveduto nell'articolo 5 procedera' alla revisione, ed, occorrendo, alla modificazione dei bilanci delle Camere di commercio e alla compilazione dei ruoli e delle tasse relative.
tolto: Le modifiche ai bilanci delle Opere pie e delle Camere di commercio dovranno preventivamente essere comunicate alle amministrazioni che li avranno compilati, le quali nel termine perentorio di venti giorni dalla comunicazione potranno fare le loro osservazioni o controproposte. Il Regio Commissario decidera' con ordinanze motivate.
tolto: Sara' pure applicato ai bilanci delle Opere pie e delle Camere di commercio il disposto dell'articolo 9.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1896-07-30;345~art10 · fonte del testo
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