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[1]Possono essere inscritti nei collegi di ragionieri coloro che, pur essendo sforniti di alcuno fra i titoli di cui all'art. 2, lettera c, provino di avere esercitato abitualmente per almeno dieci anni anteriori alla data della presente legge le funzioni di ragioniere.
[2]Possono del pari essere inscritti nei collegi coloro che, trovandosi nelle condizioni di cui al comma precedente, abbiano esercitato le funzioni soltanto da cinque anni, purche' superino un esame pratico.
[3]Queste inscrizioni dovranno chiedersi entro un anno dalla data della promulgazione della presente legge. 2
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il Regio D.L. 28 marzo 1929, n. 552, convertito senza modificazioni dalla L. 6 giugno 1929, n. 965, ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Coloro che, essendosi trovati al momento dell'entrata in vigore della legge 15 luglio 1906, n. 327, nelle condizioni prevedute dall'art. 5 della stessa legge, non avessero in tempo presentata domanda per la iscrizione nell'albo dei ragionieri, possono chiedere la detta iscrizione entro il termine perentorio di sei mesi dalla pubblicazione del presente decreto".
Testo in vigore dal 15 maggio 1929 al 22 dicembre 2008
