Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 18 luglio 1906 al 15 maggio 1929. Leggi il testo vigente →

[1]Possono essere inscritti nei collegi di ragionieri coloro che, pur essendo sforniti di alcuno fra i titoli di cui all'art. 2, lettera c, provino di avere esercitato abitualmente per almeno dieci anni anteriori alla data della presente legge le funzioni di ragioniere.

[2]Possono del pari essere inscritti nei collegi coloro che, trovandosi nelle condizioni di cui al comma precedente, abbiano esercitato le funzioni soltanto da cinque anni, purche' superino un esame pratico.

[3]Queste inscrizioni dovranno chiedersi entro un anno dalla data della promulgazione della presente legge.

Testo in vigore dal 18 luglio 1906 al 15 maggio 1929

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1906-07-15;327~art5 · fonte del testo

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