Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 18 luglio 1906 al 15 maggio 1929. Leggi il testo vigente →
[1]Possono essere inscritti nei collegi di ragionieri coloro che, pur essendo sforniti di alcuno fra i titoli di cui all'art. 2, lettera c, provino di avere esercitato abitualmente per almeno dieci anni anteriori alla data della presente legge le funzioni di ragioniere.
[2]Possono del pari essere inscritti nei collegi coloro che, trovandosi nelle condizioni di cui al comma precedente, abbiano esercitato le funzioni soltanto da cinque anni, purche' superino un esame pratico.
[3]Queste inscrizioni dovranno chiedersi entro un anno dalla data della promulgazione della presente legge.
Testo in vigore dal 18 luglio 1906 al 15 maggio 1929
