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[1]I ragionieri inscritti in un collegio hanno facolta' di esercitare la professione davanti a tutte le autorita' giudiziarie del Regno.
[2]Essi non possono, senza giusto motivo, ricusare il proprio ministero per gli incarichi che loro siano affidati dalle autorita' giudiziarie per ragioni di tutela o di cura degli interdetti o inabilitati poveri e per qualsiasi altra forma di assistenza dei poveri.
Testo in vigore dal 18 luglio 1906 al 22 dicembre 2008
