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[1]Gli ufficiali che hanno raggiunto l'eta' indicata, per le varie armi e corpi, nella tabella seguente, cesseranno di far parte dell'esercito permanente e saranno collocati in riforma o riposo, o posizione di servizio ausiliario.
[2]GRADO
[3]Stato maggiore generale (1), stato maggiore fanteria, cavalleria, artiglieria e genio
[4]Corpo sanitario, corpo di commissariato, corpo d'amministra- zione e corpo veterinario
[5]Carabinieri reali
[6]Tenenti generali Maggiori generali Colonnelli Tenenti colonnelli Maggiori Capitani Tenenti Sottotenenti
[7]65 62 58 56 53 50) > 48)
[8]- - 62 58 56 53 50
[9]- - 60 58 55 52 50
[10](1) Non sono compresi i maggiori generali medici e il maggiore generale commissario, per i quali il limite di eta' e' di 65 anni. (8) ((9))
[11]--------------- AGGIORNAMANENTO (8) La L. 8 giugno 1913, n. 601, ha disposto (con l'art. 34, comma 2) che "Gli articoli 8, 24, 35, 55 e 58 della legge predetta sono abrogati nelle parti in cui non fossero in armonia colle disposizioni della presente legge". --------------- AGGIORNAMANENTO (9) Il Regio Decreto 15 novembre 1914, n. 1249, convertito senza modificazioni dalla L. 29 marzo 1917, n. 492, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "E' sospesa fino al 31 dicembre 1915 l'applicazione dei limiti di eta' di cui all'art. 8 della legge 2 luglio 1896, n. 254 sull'avanzamento del R. esercito, modificata con le leggi 30 dicembre 1906, n. 647 e 17 luglio 1910, n. 531, per tutti gli ufficiali delle varie armi e corpi, compresi quelli dei ruoli transitori, fino al grado di colonnello incluso".
Testo in vigore dal 1 novembre 1914 al 16 dicembre 2009
