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[1]Gli ufficiali che hanno raggiunto l'eta' indicata, per le varie armi e corpi, nella tabella seguente, cesseranno di far parte dell'esercito permanente e saranno collocati in riforma o riposo, o posizione di servizio ausiliario.
[2]GRADO
[3]Stato maggiore generale (1), stato maggiore fanteria, cavalleria, artiglieria e genio
[4]Corpo sanitario, corpo di commissariato, corpo d'amministra- zione e corpo veterinario
[5]Carabinieri reali
[6]Tenenti generali Maggiori generali Colonnelli Tenenti colonnelli Maggiori Capitani Tenenti Sottotenenti
[7]65 62 58 56 53 50) > 48)
[8]- - 62 58 56 53 50
[9]- - 60 58 55 52 50
[10](1) Non sono compresi i maggiori generali medici e il maggiore generale commissario, per i quali il limite di eta' e' di 65 anni. ((8))
[11]--------------- AGGIORNAMANENTO (8) La L. 8 giugno 1913, n. 601, ha disposto (con l'art. 34, comma 2) che "Gli articoli 8, 24, 35, 55 e 58 della legge predetta sono abrogati nelle parti in cui non fossero in armonia colle disposizioni della presente legge".
Testo in vigore dal 13 luglio 1913 al 1 novembre 1914
