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[1]Gli ufficiali che hanno raggiunto l'eta' indicata, per le varie armi e corpi, nella tabella seguente, cesseranno di far parte dell'esercito permanente e saranno collocati in riforma o riposo, o posizione di servizio ausiliario.
[2]-------------------+-------------------------+--------------------- ¦ Stato magg. gen. (1) ¦ ¦ Stato maggiore ¦ Corpo sanitario GRADO ¦ Carabinieri Reali ¦ Id. commissariato ¦ Feateria Cavalleria ¦ Id. contabile ¦ Artiglieria - Genio ¦ Id. veterinario -------------------+-------------------------+--------------------- Tenenti generali. ¦ 65 ¦ -- Maggiori generali ¦ 62 ¦ 65 Colonnelli.... ¦ 58 ¦ 62 Tenenti colonnolli ¦ 56 ¦ 58 Maggiori..... ¦ 53 ¦ 56 Capitani..... ¦ 50 ¦ 53 Tenenti..... ¦ 48 ¦ 50 Sottotenenti... ¦ 48 ¦ 50
[3]------------
[4](1) Non sono compresi gli ufficiali generali medici, i quali sono contemplati nella 2ª colonna di questa tabella.
Testo in vigore dal 3 luglio 1896 al 1 gennaio 1907
