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[1]Il ruolo del personale, contemplato dalla presente legge, sara' formato colle norme degli articoli seguenti, udito il parere del Comitato per il personale.
[2]Nella formazione del nuovo ruolo avranno, pei diversi gradi e per le diverse classi, la precedenza gli ufficiali appartenenti al corpo Reale del Genio civile.
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 28 giugno 1885, n. 3177
1La L. 28 giugno 1885, n. 3177 ha disposto (con l'art. 2, comma 2) che "E' altresi' prorogato di tre mesi il termine stabilito dall'articolo 43 della legge medesima".
Regio Decreto 9 settembre 1885, n. 3366
2Il Regio Decreto 9 settembre 1885, n. 3366 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Sono estese al R. Corpo delle miniere le disposizioni degli articoli 15, 16, 20, 21, 22 (escluse le parole «godono di una indennita' annua di lire 500 ed») 23, 24, 25, 26, 33, 36, 37, 39, 41, 42, 43, 49 (primo ed ultimo alinea) 53 e 54 della legge 5 luglio 1882, n. 874 (Serie 3ª)".
Testo in vigore dal 24 ottobre 1885 al 5 luglio 1893
