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[1]((Gli ufficiali del genio civile possono con decreto ministeriale essere distaccati temporaneamente a servizio di Provincie, di Comuni, consorzi od altri enti per lo studio e l'esecuzione di opere pubbliche concesse o sussidiate dallo Stato, salve le disposizioni dell'articolo 54.
[2]Detti ufficiali continuano a far del R. corpo del genio civile, conservando ogni diritto di anzianita', di sessenni, di promozioni, di collocamento a riposo, come se prestassero servizio attivo nei lavori dello Stato, ma rimangono fuori ruolo in soprannumero, nel rispettivo grado e classe senza stipendio.
[3]Gli enti al servizio dei quali passano i detti ufficiali devono versare nelle casse dello Stato l'importo delle ritenute ordinarie per pensione nella misura dovuta dagli ufficiali medesimi.
[4]Al cessare dell'incarico il funzionario per riprendere il posto che gli spetta nel ruolo, dovra' attendere che si verifichi la necessaria vacanza)).
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 28 giugno 1885, n. 3177
1La L. 28 giugno 1885, n. 3177 ha disposto (con l'art. 2, comma 2) che "E' altresi' prorogato di tre mesi il termine stabilito dall'articolo 43 della legge medesima".
Regio Decreto 9 settembre 1885, n. 3366
2Il Regio Decreto 9 settembre 1885, n. 3366 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Sono estese al R. Corpo delle miniere le disposizioni degli articoli 15, 16, 20, 21, 22 (escluse le parole «godono di una indennita' annua di lire 500 ed») 23, 24, 25, 26, 33, 36, 37, 39, 41, 42, 43, 49 (primo ed ultimo alinea) 53 e 54 della legge 5 luglio 1882, n. 874 (Serie 3ª)".
Testo in vigore dal 25 luglio 1906 al 22 dicembre 2008
