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[1]Il ruolo del personale, contemplato dalla presente legge, sara' formato colle norme degli articoli seguenti, udito il parere del Comitato per il personale.
[2]Nella formazione del nuovo ruolo avranno, pei diversi gradi e per le diverse classi, la precedenza gli ufficiali appartenenti al corpo Reale del Genio civile.
[3]Questo ruolo avra' il suo pieno effetto entro tre anni dalla pubblicazione della legge.
Testo in vigore dal 15 luglio 1882 al 13 luglio 1885
