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Gli ingegneri ordinari, pel tempo in cui sono destinati con decreto Ministeriale alla reggenza di un ufficio, godono di una indennita' annua di lire 500, ed hanno diritto alle diarie, indennita' e rimborsi di viaggio corrispondenti al grado di ingegnere capo. 2
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Regio Decreto 9 settembre 1885, n. 3366
2Il Regio Decreto 9 settembre 1885, n. 3366 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Sono estese al R. Corpo delle miniere le disposizioni degli articoli 15, 16, 20, 21, 22 (escluse le parole «godono di una indennita' annua di lire 500 ed») 23, 24, 25, 26, 33, 36, 37, 39, 41, 42, 43, 49 (primo ed ultimo alinea) 53 e 54 della legge 5 luglio 1882, n. 874 (Serie 3ª)".
Testo in vigore dal 24 ottobre 1885 al 25 luglio 1906
