Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 25 luglio 1906 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
[1]((Agl'ingegneri capi aggregati alle sezioni del Consiglio superiore dei lavori pubblici o proposti ai Compartimenti d'ispezione e' corrisposto per il primo mese l'indennita' di cui all'art. 21, e per il tempo successivo la meta' di quella stabilita dall'art. 23, ed hanno diritto alle diarie, indennita', rimborsi di viaggio e spese d'ufficio corrispondenti al grado d'ispettore superiore.
[2]Gli ingegneri ordinari, pel tempo in cui sono destinati con decreto Ministeriale alla reggenza di un ufficio, godono di una indennita' annua di L. 500, ed hanno diritto alle diarie, indennita' e rimborsi di viaggio corrispondenti al grado d'ingegnere capo.
[3]Agli ufficiali del genio civile che, per la direzione e sorveglianza di lavori straordinari compresi nel perimetro della citta', sede dell'ufficio, e nel raggio di due chilometri dalla detta sede, debbono fare gite, sara' corrisposta una indennita' giornaliera nella misura di un terzo di quella di cui all'art. 21.
[4]Per le visite che nei casi previsti dalle leggi e dai regolamenti in vigore si eseguono dagli ufficiali del genio civile dietro domanda di privati o di enti, che non siano Provincie o Comuni, si accrescono di un terzo le indennita' di cui all'art. 21)).
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Regio Decreto 9 settembre 1885, n. 3366
2Il Regio Decreto 9 settembre 1885, n. 3366 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Sono estese al R. Corpo delle miniere le disposizioni degli articoli 15, 16, 20, 21, 22 (escluse le parole «godono di una indennita' annua di lire 500 ed») 23, 24, 25, 26, 33, 36, 37, 39, 41, 42, 43, 49 (primo ed ultimo alinea) 53 e 54 della legge 5 luglio 1882, n. 874 (Serie 3ª)".
Testo in vigore dal 25 luglio 1906 al 22 dicembre 2008
