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Gli ingegneri ordinari, pel tempo in cui sono destinati con decreto Ministeriale alla reggenza di un ufficio, godono di una indennita' annua di lire 500, ed hanno diritto alle diarie, indennita' e rimborsi di viaggio corrispondenti al grado di ingegnere capo.
Testo in vigore dal 15 luglio 1882 al 24 ottobre 1885
