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La Banca d'Italia fara' al Tesoro le anticipazioni ordinarie e straordinarie dovute dalla Banca Nazionale, dalla Banca Nazionale Toscana, dalla Banca Toscana di Credito e dalla Banca Romana. Nulla e' innovato rispetto alle anticipazioni dovute al Tesoro dai Banchi di Napoli e di Sicilia. Parimente, per tutti gli Istituti, nulla e' innovato ne' rispetto alla tassa, ne' rispetto alla proporzione della riserva metallica, relative alla circolazione dei biglietti dipendente dalle anticipazioni medesime. 5 10

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 8 agosto 1895, n. 486

5

La L. 8 agosto 1895, n. 486 ha disposto (con l'art. 30, comma 1) che "A deroga dell'articolo 21 della legge 10 agosto 1893, n. 449, e dell'articolo 11 dell'allegato I, approvato coll'articolo 11 della legge 22 luglio 1894, n. 339, la somma totale delle anticipazioni ordinarie che gli Istituti d'emissione debbono fare al Tesoro e' fissata in 135 milioni di lire, cosi' ripartite: Banca d'Italia.... L. 100,000,000 Banco di Napoli... » 28,000,000 Banco di Sicilia... » 7,000,000".

Regio Decreto 6 dicembre 1896, n. 520

10

Il Regio Decreto 6 dicembre 1896, n. 520, nel modificare l'art. 30 della L. 8 agosto 1895, n. 486, ha conseguentemente disposto (con l'art. 3, comma 1 delle Disposizioni) che "A deroga dell'articolo 30 della legge 8 agosto 1895, n. 486, l'ammontare delle anticipazioni ordinarie che gli istituti di emissione saranno obbligati a fare al Tesoro, dal 1° marzo 1897, sara' ripartito cosi': Banca d'Italia.... L. 85,000,000 Banco di Sicilia... » 5,000,000 ------------- Totale... L. 90,000,000 -------------".

Testo in vigore dal 22 dicembre 1896 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 22 dicembre 1896

Confronto con la versione in vigore dal 10 agosto 1895 al 22 dicembre 1896.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Regio Decreto 6 dicembre 1896, n. 520

    Il Regio Decreto 6 dicembre 1896, n. 520, nel modificare l'art. 30 della L. 8 agosto 1895, n. 486, ha conseguentemente disposto (con l'art. 3, comma 1 delle Disposizioni) che "A deroga dell'articolo 30 della legge 8 agosto 1895, n. 486, l'ammontare delle anticipazioni ordinarie che gli istituti di emissione saranno obbligati a fare al Tesoro, dal 1° marzo 1897, sara' ripartito cosi': Banca d'Italia.... L. 85,000,000 Banco di Sicilia... » 5,000,000 ------------- Totale... L. 90,000,000 -------------".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1893-08-10;449~art21 · fonte del testo

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