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La Banca d'Italia fara' al Tesoro le anticipazioni ordinarie e straordinarie dovute dalla Banca Nazionale, dalla Banca Nazionale Toscana, dalla Banca Toscana di Credito e dalla Banca Romana. Nulla e' innovato rispetto alle anticipazioni dovute al Tesoro dai Banchi di Napoli e di Sicilia. Parimente, per tutti gli Istituti, nulla e' innovato ne' rispetto alla tassa, ne' rispetto alla proporzione della riserva metallica, relative alla circolazione dei biglietti dipendente dalle anticipazioni medesime.
Testo in vigore dal 10 agosto 1893 al 10 agosto 1895
