Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 7 febbraio 1894 al 22 dicembre 1896. Leggi il testo vigente →

[1]La tassa di circolazione e' stabilita nella misura dell'uno per cento all'anno. E' soggetta a questa tassa la circolazione media effettiva dei biglietti, dedotto l'ammontare della riserva ai termini della prima parte dell'art 6 e dell'ultimo comma dell'art. 2.

[2]La tassa viene liquidata e riscossa entro il 20 gennaio e il 20 luglio di ciascun anno, sulla media della circolazione accertata per il semestre precedente.

[3]Quando risulti che, alla fine del secondo biennio, la liquidazione delle immobilizzazioni proceda regolarmente, secondo le disposizioni dell'articolo 13, la tassa di circolazione sara' ragguagliata ad un quinto del saggio medio dello sconto, nel semestre al quale si riferisce la circolazione tassata, purche' la tassa stessa non ecceda la misura dell'uno per cento. 2

[4]Gli Istituti pagheranno allo Stato, oltre la tassa normale e con le stesse modalita' e scadenze per essa stabilite, una tassa straordinaria, corrispondente al doppio della rispettiva ragione dello sconto, per la circolazione dei biglietti eccedente i limiti fissati dalla presente legge od il rapporto prescritto con la riserva metallica voluta dall'articolo 6.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

2

Il Regio Decreto 23 gennaio 1894, n. 9, convertito senza modificazioni dalla L. 22 luglio 1894, n. 339, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Fino a nuova disposizione legislativa, la tassa straordinaria da pagarsi dagl'Istituti di emissione ai termini dell'ultimo capoverso dell'articolo 10 della legge 10 agosto 1893 n. 449, e' ridotta, computata pure la tassa normale, a due terzi della ragione dello sconto agli effetti della circolazione dei biglietti eccedente i limiti fissati nell'articolo 2 della legge stessa, purche' sia mantenuto il rapporto prescritto con la riserva metallica voluta dall'articolo 6 e purche' le eccedenze non superino le somme seguenti: per la Banca d'Italia...... Lire 90 milioni pel Banco di Napoli....... » 28 milioni pel Banco di Sicilia...... » 7 milioni".

Testo in vigore dal 7 febbraio 1894 al 22 dicembre 1896

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 7 febbraio 1894

Confronto con la versione in vigore dal 10 agosto 1893 al 7 febbraio 1894.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Il Regio Decreto 23 gennaio 1894, n. 9, convertito senza modificazioni dalla L. 22 luglio 1894, n. 339, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Fino a nuova disposizione legislativa, la tassa straordinaria da pagarsi dagl'Istituti di emissione ai termini dell'ultimo capoverso dell'articolo 10 della legge 10 agosto 1893 n. 449, e' ridotta, computata pure la tassa normale, a due terzi della ragione dello sconto agli effetti della circolazione dei biglietti eccedente i limiti fissati nell'articolo 2 della legge stessa, purche' sia mantenuto il rapporto prescritto con la riserva metallica voluta dall'articolo 6 e purche' le eccedenze non superino le somme seguenti: per la Banca d'Italia...... Lire 90 milioni pel Banco di Napoli....... » 28 milioni pel Banco di Sicilia...... » 7 milioni".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1893-08-10;449~art10 · fonte del testo

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