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[2]La tassa viene liquidata e riscossa entro il 20 gennaio e il 20 luglio di ciascun anno, sulla media della circolazione accertata per il semestre precedente.
[3]Quando risulti che, alla fine del secondo biennio, la liquidazione delle immobilizzazioni proceda regolarmente, secondo le disposizioni dell'articolo 13, la tassa di circolazione sara' ragguagliata ad un quinto del saggio medio dello sconto, nel semestre al quale si riferisce la circolazione tassata, purche' la tassa stessa non ecceda la misura dell'uno per cento.
[4]Gli Istituti pagheranno allo Stato, oltre la tassa normale e con le stesse modalita' e scadenze per essa stabilite, una tassa straordinaria, corrispondente al doppio della rispettiva ragione dello sconto, per la circolazione dei biglietti eccedente i limiti fissati dalla presente legge od il rapporto prescritto con la riserva metallica voluta dall'articolo 6.
Testo in vigore dal 10 agosto 1893 al 7 febbraio 1894
