Art. 97
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[1]((Il conservatore permette l'ispezione e la lettura, e rilascia le copie, gli estratti ed i certificati degli atti depositati nell'Archivio, salvo il disposto del capoverso dell'art. Le copie in forma esecutiva, qualora il conservatore non sia notaro, saranno autenticate dal presedente del consiglio notarile o da uno dei membri da lui delegati.
[2]Procede inoltre all'apertura e pubblicazione dei testamenti olografi o segreti depositati in Archivio, osservate le disposizioni contenute negli articoli 913 e 915 del Codice civile.
[3]Le disposizioni degli articoli 63 e 64 sono comuni alle copie, agli estratti ed ai certificati suddetti, che saranno muniti dell'impronta del sigillo d'ufficio.
[4]Il conservatore, nel caso d'assenza o di legittimo impedimento, puo' delegare le sue funzioni, o solo l'autenticazione delle copie, degli estratti o certificati, ad un notaro o ad un impiegato dell'Archivio. La delegazione dev'essere approvata dal presidente del Tribunale civile.
[5]Nel caso in cui la delegazione non venga fatta dal conservatore, il presidente del Tribunale civile provvedera' nel modo stabilito dal precedente capoverso)).
Testo in vigore dal 1 maggio 1879 al 16 dicembre 2009
