Art. 97
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[1]Il conservatore permette l'ispezione e la lettura e rilascia le copie, gli estratti ed i certificati degli atti depositati nell'archivio, salvo il disposto del capoverso dell'articolo Le disposizioni degli articoli 63 e 64 sono comuni alle copie, agli estratti ed ai certificati suddetti, che saranno muniti dell'impronta del sigillo d'uffizio.
[2]Il conservatore puo' delegare l'autenticazione delle copie, degli estratti e certificati ad un impiegato dell'archivio. La delegazione deve essere approvata dal presidente del tribunale civile.
Testo in vigore dal 17 dicembre 1875 al 1 maggio 1879
