Art. 56
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[1]Il Consiglio notarile puo' stabilire che vi siano in ciascun anno ispezioni periodiche, ed anche straordinarie se concorrono giusti motivi, per mezzo di alcuno dei suoi membri all'oggetto di verificare se gli atti siano stati ricevuti, e i repertorii tenuti e conservati con regolarita' e precisione, e generalmente se siano state osservate le norme stabilite dalla legge.
[2]Il Ministero della Giustizia e il Ministero delle Finanze, d'accordo con quello della Giustizia, possono far procedere alle suddette ispezioni, periodicamente o straordinariamente, per mezzo di persone dipendenti o delegate dai medesimi.
[3]Qualora venga verificata alcuna irregolarita' o mancanza, che importi la sospensione od una multa qualunque, le spese dell'ispezione saranno a carico del notaro, oltre l'applicazione delle pene a cui la contravvenzione incorsa possa dar luogo; nel caso contrario le spese saranno a carico del Consiglio notarile o del Ministero che ha ordinato l'ispezione.
Testo in vigore dal 17 dicembre 1875 al 1 maggio 1879
