Art. 56
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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3 versioni dal 1875
Confronto con la versione in vigore dal 1 maggio 1879 al 16 dicembre 2009. 241 parole tolte, 20 parole aggiunte in 7 capoversi.
tolto: Nel primo semestre successivo di ogni biennio i notari dovranno presentare personalmente o per mezzo di speciale procuratore al Consiglio notarile il protocollo degli atti celebrati nell'ultimo biennio.
tolto: Colui che non adempie a questo dovere sara' punito colla sospensione, che durera' fino a che vi abbia ottemperato.
tolto: Il Consiglio esamina il protocollo degli atti del notaro, o lo fa esaminare per mezzo di uno dei suoi membri delegato dal presidente del Consiglio, e trovandolo in regola vi appone la dichiarazione corrispondente e lo restituisce al notaro.
tolto: I protocolli degli atti dei membri del Consiglio notarile, tanto effettivi che supplenti, saranno esaminati dal procuratore del Re o da un sostituto da lui delegato, dal quale sara' fatta la dichiarazione corrispondente alla visita eseguita.
tolto: Indipendentemente da queste verificazioni ordinarie e periodiche e puo' il Consiglio notarile prescrivere ispezioni straordinarie, se concorrono giusti motivi, per mezzo di persone dipendenti o delegate dal medesimo.
tolto: Il Ministero della Giustizia, o il Ministero delle Finanze d'accordo con quello della Giustizia, possono far procedere alle suddette ispezioni, periodicamente o straordinariamente, per mezzo di persone dipendenti o delegate dai medesimi.
tolto: Qualora in seguito di ispezioni straordinarie venga verificata alcuna irregolarita' o mancanza che importi la sospensione od una multa qualunque, le spese dell'ispezione saranno a carico del notaro, oltre l'applicazione delle pene a cui la contravvenzione incorsa possa dar luogo; nel caso contrario le spese saranno a carico del Consiglio notarile o del Ministero che ha ordinato la ispezione.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1875-07-25;2786~art56 · fonte del testo
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