Art. 55
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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3 versioni dal 1875
Confronto con la versione in vigore dal 1 maggio 1879 al 16 dicembre 2009. 154 parole tolte, 20 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: Il notaro non puo' rilasciare ad alcuno gli originali degli atti, fuori dei casi espressi nell'art. 65, e non puo' essere obbligato a presentarli o depositarli se non nei casi e nei modi determinati dalla legge.
tolto: Quando non sia da altre leggi provveduto al modo di presentazione o di deposito dell'atto, il notaro, prima di consegnarlo, dovra' farne una copia esatta, che sara' verificata sull'originale dal pretore del mandamento; di cio' si formera' processo verbale, copia del quale sara' annessa all'atto di cui si fa la presentazione o il deposito.
tolto: Il notaro ripone in luogo dell'originale la copia dell'atto, affinche' vi resti sino alla restituzione di quello, e, occorrendo darne altre copie deve fare menzione in esse del detto processo verbale.
tolto: Nel caso di restituzione o di apertura e pubblicazione di testamento segreto od olografo, le formalita' stabilite dagli articoli 913, 915 e 922 del Codice civile saranno eseguite nell'ufficio del depositario del testamento.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1875-07-25;2786~art55 · fonte del testo
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