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[1]Il notaro non puo' rilasciare ad alcuno gli originali degli atti fuori dei casi espressi nell'articolo 65, e non puo' essere obbligato a presentarli o depositarli se non nei casi e nei modi determinati dalla legge.

[2]Quando non sia da altre leggi provveduto al modo di presentazione o di deposito dell'atto, il notaro, prima di consegnarlo, dovra' farne una copia esatta, che sara' verificata sull'originale dal pretore del mandamento; di cio' si formera' processo verbale, copia del quale sara' annessa all'atto di cui si fa la presentazione od il deposito.

[3]Il notaro ripone in luogo dell'originale la copia dell'atto, affinche' vi resti sino alla restituzione di quello, e, occorrendo darne altre copie, deve fare menzione in esse del detto processo verbale.

Testo in vigore dal 17 dicembre 1875 al 1 maggio 1879

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1875-07-25;2786~art55 · fonte del testo

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