Art. 47
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[1]Se alcuna delle parti e' interamente priva dell'udito, essa deve leggere l'atto, e di cio' si fara' menzione nel medesimo.
[2]Ove il sordo non sappia leggere, deve intervenire all'atto un interprete che sara' nominato dal pretore del mandamento tra le persone abituate a trattare con esso, e che sappia farsi intendere dal medesimo con segni o gesti.
[3]L'interprete deve avere i requisiti necessari per essere testimone, e prestare giuramento giusta il primo capoverso dell'articolo 46. Puo' essere scelto fra i parenti o gli affini del sordo, e non puo' adempiere ad un tempo l'ufficio di testimone. Egli deve sottoscrivere l'atto, e quando non possa sottoscrivere sara' osservato il disposto dei numeri 10 e 11 dell'articolo 43.
Testo in vigore dal 17 dicembre 1875 al 16 dicembre 2009
