Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 17 dicembre 1875 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]Gli atti notarili devono essere scritti in lingua italiana.

[2]Quando pero' le parti dichiarino di non conoscere la lingua italiana, l'atto puo' essere rogato in lingua straniera, sempreche' questa sia conosciuta dai testimoni e dal notaro. In tal caso deve porsi di fronte all'originale la traduzione in lingua italiana, e l'uno e l'altra saranno sottoscritti, come e' stabilito nell'art. 43.

Testo in vigore dal 17 dicembre 1875 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1875-07-25;2786~art45 · fonte del testo

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