Art. 42
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[1]I testimoni devono essere maschi, maggiori d'anni ventuno, cittadini del regno o stranieri in esso residenti, essere in pieno esercizio dei diritti civili e non essere interessati nell'atto.
[2]Non sono testimoni idonei i ciechi, i sordi, i muti, i parenti e gli affini del notaro e delle parti nei gradi indicati nell'articolo 24, i mariti di esse, i praticanti e gli amanuensi del notaro, e le persone addette al suo servizio.
[3]I fidefacienti devono avere i requisiti stabiliti per i testimoni, ma non sono loro d'ostacolo le attinenze e le qualita' accennate nel precedente capoverso.
Testo in vigore dal 17 dicembre 1875 al 1 maggio 1879
