Art. 24
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[1]Il notaro e' obbligato a prestare il suo ministero ogni volta che n'e' richiesto.
[2]Egli deve ricusarlo: Se l'atto e' espressamente proibito dalla legge o manifestamente contrario al buon costume; Se v'intervengono come parti la sua moglie, i suoi parenti od affini in linea retta in qualunque grado ed in linea collaterale fino al terzo grado inclusivamente, salvo che v'intervengano come procuratori, tutori od amministratori; Se l'atto contiene disposizioni che interessino lui stesso, la moglie sua, o alcuno dei suoi parenti od affini nei gradi anzidetti, o persone delle quali egli sia procuratore generale o speciale per l'atto da stipularsi, salvo che la disposizione si trovi in testamento segreto non iscritto dal notaro o da persona in questo numero menzionata ed a lui consegnato sigillato dal testatore.
[3]Il notaro puo' ricusare il suo ministero, se le parti non gli anticipano l'importare delle tasse, degli onorari e delle spese dell'atto, salvo che si tratti di testamenti.
Testo in vigore dal 17 dicembre 1875 al 1 maggio 1879
