Art. 23
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1875
Confronto con la versione in vigore dal 1 maggio 1879 al 16 dicembre 2009. 69 parole tolte, 20 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Il notaio deve assumere l'esercizio delle sue funzioni e fissare la sua residenza nel comune in cui ha sede l'ufficio al quale venne nominato, entro sei mesi dalla data della registrazione del decreto di nomina.
tolto: Questo termine puo' essere abbreviato dal Ministro di Grazia e Giustizia per ragioni di pubblico servizio; come puo' essere dallo stesso Ministro prorogato per altri sei mesi nel caso di legittimo impedimento del notaro.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1875-07-25;2786~art23 · fonte del testo
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