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[1]Il notaro deve assumere l'esercizio delle sue funzioni e fissare la sua residenza nel comune in cui ha sede l'uffizio al quale venne nominato, entro tre mesi dal decreto di nomina.

[2]Questo termine puo' essere abbreviato dal Ministro di Grazia e Giustizia per ragioni di pubblico servizio; come puo' essere dallo stesso Ministro prorogato per altri tre mesi, nel caso di legittimo impedimento del notaro.

Testo in vigore dal 17 dicembre 1875 al 1 maggio 1879

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1875-07-25;2786~art23 · fonte del testo

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