Art. 23
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[1]Il notaro deve assumere l'esercizio delle sue funzioni e fissare la sua residenza nel comune in cui ha sede l'uffizio al quale venne nominato, entro tre mesi dal decreto di nomina.
[2]Questo termine puo' essere abbreviato dal Ministro di Grazia e Giustizia per ragioni di pubblico servizio; come puo' essere dallo stesso Ministro prorogato per altri tre mesi, nel caso di legittimo impedimento del notaro.
Testo in vigore dal 17 dicembre 1875 al 1 maggio 1879
