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[1]((Gli uffici notarili di proprieta' privata, attualmente esistenti in Roma, sono soppressi.

[2]E' conservato ai titolari che esercitano i detti uffizi in nome proprio il diritto di esercizio della professione, giusta il disposto dell'articolo 135.

[3]Quanto a coloro che esercitano uno dei detti uffici di altrui proprieta', rimangono fermi i contratti stipulati tra essi ed i proprietari, e, mediante la loro osservanza, potranno i medesimi esercitare il notariato durante la loro vita.

[4]Se i contratti sono stipulati a tempo, essi possono essere prorogati a tutta la vita dell'esercente, salvo al concedente la liberta' di assumere personalmente l'esercizio dell'uffizio per tutta la sua vita, ove sia rivestito dei requisiti voluti dalle leggi ora vigenti.

[5]Qualora entro i primi cinque anni dal giorno dell'attuazione della legge accadesse la morte del notaro, o scadesse un contratto a tempo, e coloro che esercitano uno dei detti uffici di altrui proprieta' non intendessero rinnovare il contratto, ne' il concedente volesse o potesse assumere personalmente l'esercizio dell'ufficio, sara' in facolta' degli eredi del notaro o del concedente di proporre alla nomina Sovrana un altro esercente dell'ufficio di sua proprieta', scelto fra coloro che hanno i requisiti per la nomina a notaro. La stessa facolta' compete ai concedenti pei contratti scaduti dal 1° gennaio 1876 all'attuazione della presente legge.

[6]Verificandosi le condizioni anzidette dopo i termini come sopra stabiliti, l'ufficio rimane senz'altro soppresso.

[7]Ai notari esercenti uffici di altrui proprieta', quando cessino da tali funzioni, od abbiano cessato dal 1° gennaio 1876 all'attuazione della presente legge, saranno applicabili le disposizioni dell'art. 150)).

Testo in vigore dal 1 maggio 1879 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 maggio 1879

Confronto con la versione in vigore dal 17 dicembre 1875 al 1 maggio 1879. 1 parola tolta, 143 parole aggiunte in 6 capoversi.

Gli uffici notarili di proprieta' privataaggiunto: , attualmente esistenti in Roma, sono soppressi.

E' conservato ai titolari che esercitano i detti uffizi in nome propriotolto: , il diritto di esercizio della professioneaggiunto: , giusta il disposto dell'articolo 135.

Se i contratti sono stipulati a tempo, essi possono essere prorogati a tutta la vita dell'esercente, salvo al concedente la tolto: facolta' aggiunto: liberta' di assumere personalmente l'esercizio dell'uffizio per tutta la sua vita, ove sia rivestito dei requisiti voluti dalle leggi ora vigentiaggiunto: .

aggiunto: Qualora entro i primi cinque anni dal giorno dell'attuazione della legge accadesse la morte del notaro, o scadesse un contratto a tempo, e coloro che esercitano uno dei detti uffici di altrui proprieta' non intendessero rinnovare il contratto, ne' il concedente volesse o potesse assumere personalmente l'esercizio dell'ufficio, sara' in facolta' degli eredi del notaro o del concedente di proporre alla nomina Sovrana un altro esercente dell'ufficio di sua proprieta', scelto fra coloro che hanno i requisiti per la nomina a notaro. La stessa facolta' compete ai concedenti pei contratti scaduti dal 1° gennaio 1876 all'attuazione della presente legge.

aggiunto: Verificandosi le condizioni anzidette dopo i termini come sopra stabiliti, l'ufficio rimane senz'altro soppresso.

aggiunto: Ai notari esercenti uffici di altrui proprieta', quando cessino da tali funzioni, od abbiano cessato dal 1° gennaio 1876 all'attuazione della presente legge, saranno applicabili le disposizioni dell'art. 150.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1875-07-25;2786~art148 · fonte del testo

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