Art. 148
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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3 versioni dal 1875
Confronto con la versione in vigore dal 1 maggio 1879 al 16 dicembre 2009. 255 parole tolte, 20 parole aggiunte in 7 capoversi.
tolto: Gli uffici notarili di proprieta' privata, attualmente esistenti in Roma, sono soppressi.
tolto: E' conservato ai titolari che esercitano i detti uffizi in nome proprio il diritto di esercizio della professione, giusta il disposto dell'articolo 135.
tolto: Quanto a coloro che esercitano uno dei detti uffici di altrui proprieta', rimangono fermi i contratti stipulati tra essi ed i proprietari, e, mediante la loro osservanza, potranno i medesimi esercitare il notariato durante la loro vita.
tolto: Se i contratti sono stipulati a tempo, essi possono essere prorogati a tutta la vita dell'esercente, salvo al concedente la liberta' di assumere personalmente l'esercizio dell'uffizio per tutta la sua vita, ove sia rivestito dei requisiti voluti dalle leggi ora vigenti.
tolto: Qualora entro i primi cinque anni dal giorno dell'attuazione della legge accadesse la morte del notaro, o scadesse un contratto a tempo, e coloro che esercitano uno dei detti uffici di altrui proprieta' non intendessero rinnovare il contratto, ne' il concedente volesse o potesse assumere personalmente l'esercizio dell'ufficio, sara' in facolta' degli eredi del notaro o del concedente di proporre alla nomina Sovrana un altro esercente dell'ufficio di sua proprieta', scelto fra coloro che hanno i requisiti per la nomina a notaro. La stessa facolta' compete ai concedenti pei contratti scaduti dal 1° gennaio 1876 all'attuazione della presente legge.
tolto: Verificandosi le condizioni anzidette dopo i termini come sopra stabiliti, l'ufficio rimane senz'altro soppresso.
tolto: Ai notari esercenti uffici di altrui proprieta', quando cessino da tali funzioni, od abbiano cessato dal 1° gennaio 1876 all'attuazione della presente legge, saranno applicabili le disposizioni dell'art. 150.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1875-07-25;2786~art148 · fonte del testo
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