Art. 148
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[1]Gli uffici notarili di proprieta' privata attualmente esistenti in Roma, sono soppressi.
[2]E' conservato ai titolari che esercitano i detti uffizi in nome proprio, il diritto di esercizio della professione giusta il disposto dell'articolo 135.
[3]Quanto a coloro che esercitano uno dei detti uffici di altrui proprieta', rimangono fermi i contratti stipulati tra essi ed i proprietari, e, mediante la loro osservanza, potranno i medesimi esercitare il notariato durante la loro vita.
[4]Se i contratti sono stipulati a tempo, essi possono essere prorogati a tutta la vita dell'esercente, salvo al concedente la facolta' di assumere personalmente l'esercizio dell'uffizio per tutta la sua vita, ove sia rivestito dei requisiti voluti dalle leggi ora vigenti.
Testo in vigore dal 17 dicembre 1875 al 1 maggio 1879
