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[1]Agli impiegali civili di ruolo delle amministrazioni dello Stato, con sede in Roma, rimane dal 1° gennaio 1877 assegnata una indennita' di residenza di lire 250 per gli scapoli, di lire 300 per gli ammogliati, e di lire 400 per gli ammogliati ed i vedovi con prole, e per gli scapoli con genitori, se viventi con essi; e piu' del 10 per cento dalle lire 800 alle 5000, e del 7 1/2 per cento oltre le 5000 lire di stipendio, ed altri assegni i quali concorrono nella liquidazione della pensione.
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 22 luglio 1894, n. 339
1La L. 22 luglio 1894, n. 339 ha disposto (con l'art. 8, comma 1) che "Le indennita' assegnate con l'articolo 7 della legge 7 luglio 1876, n. 3212, sono abolite". Ha inoltre disposto (con l'art. 8, comma 2) che "Tutti gli impiegati, ad eccezione dei ministri segretari di Stato e dei sotto segretari di Stato, i quali nel giorno della promulgazione della presente legge, hanno il godimento di dette indennita', le conserveranno, nella misura attuale senza che questa possa, per promozione, per mutazione dello stato di famiglia, o per qualsiasi altra ragione, essere mai aumentata".
L. 8 agosto 1895, n. 486
2La L. 8 agosto 1895, n. 486 ha disposto (con l'art. 13, comma 1) che "Salvo il disposto dell'articolo 8 della legge 22 luglio 1894, n. 339, la indennita' di residenza in annua somma fissa stabilita dall'articolo 7 della legge 7 luglio 1876, n. 3212, a favore degli impiegati civili ed uscieri od inservienti di ruolo delle amministrazioni dello Stato con sede in Roma, e' da ritenersi dovuta rispettivamente nella somma di lire 400 e di lire 300 agli impiegati ed agli uscieri od inservienti ammogliati o vedovi con figli, ovvero scapoli con genitori se conviventi con essi, quando almeno uno dei figli o dei genitori conviva con l'impiegato od usciere e sia a carico di lui; altrimenti gli impiegati ed uscieri od inservienti anzidetti sono da considerarsi rispettivamente come ammogliati senza prole o come scapoli".
Testo in vigore dal 10 agosto 1895 al 22 dicembre 2008
