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[1]Agli impiegali civili di ruolo delle amministrazioni dello Stato, con sede in Roma, rimane dal 1° gennaio 1877 assegnata una indennita' di residenza di lire 250 per gli scapoli, di lire 300 per gli ammogliati, e di lire 400 per gli ammogliati ed i vedovi con prole, e per gli scapoli con genitori, se viventi con essi; e piu' del 10 per cento dalle lire 800 alle 5000, e del 7 1/2 per cento oltre le 5000 lire di stipendio, ed altri assegni i quali concorrono nella liquidazione della pensione.

[2]Agli uscieri o inservienti stabiliti in Roma, non forniti di alloggio, e' assegnata l'indennita' di lire 200 ai celibi, di lire 250 agli ammogliati senza prole, e di lire 300 all'anno agli ammogliati o vedovi con prole e agli scapoli con genitori se viventi con essi.

Testo in vigore dal 17 luglio 1876 al 24 luglio 1894

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1876-07-07;3212~art7 · fonte del testo

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