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[1]Agli impiegali civili di ruolo delle amministrazioni dello Stato, con sede in Roma, rimane dal 1° gennaio 1877 assegnata una indennita' di residenza di lire 250 per gli scapoli, di lire 300 per gli ammogliati, e di lire 400 per gli ammogliati ed i vedovi con prole, e per gli scapoli con genitori, se viventi con essi; e piu' del 10 per cento dalle lire 800 alle 5000, e del 7 1/2 per cento oltre le 5000 lire di stipendio, ed altri assegni i quali concorrono nella liquidazione della pensione.
[2]Agli uscieri o inservienti stabiliti in Roma, non forniti di alloggio, e' assegnata l'indennita' di lire 200 ai celibi, di lire 250 agli ammogliati senza prole, e di lire 300 all'anno agli ammogliati o vedovi con prole e agli scapoli con genitori se viventi con essi. 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 22 luglio 1894, n. 339
1La L. 22 luglio 1894, n. 339 ha disposto (con l'art. 8, comma 1) che "Le indennita' assegnate con l'articolo 7 della legge 7 luglio 1876, n. 3212, sono abolite". Ha inoltre disposto (con l'art. 8, comma 2) che "Tutti gli impiegati, ad eccezione dei ministri segretari di Stato e dei sotto segretari di Stato, i quali nel giorno della promulgazione della presente legge, hanno il godimento di dette indennita', le conserveranno, nella misura attuale senza che questa possa, per promozione, per mutazione dello stato di famiglia, o per qualsiasi altra ragione, essere mai aumentata".
Testo in vigore dal 24 luglio 1894 al 10 agosto 1895
