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[1]Chiunque, fuori dei casi preveduti negli articoli 63 e 64 del Codice penale, eccita pubblicamente a commettere qualcuno dei delitti preveduti da questa legge, e' punito con la reclusione da 3 a 5 anni.
[2]Chiunque pubblicamente fa l'apologia dei medesimi delitti, e' punito con la reclusione da sei mesi a due anni.
Testo in vigore dal 19 luglio 1894 al 16 dicembre 2009
