Art. 14
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[1]Nei comuni che non sono sede di pretura le attribuzioni assegnate al pretore negli articoli 78 e 80 del codice civile, potranno essere esercitate, per delegazione del pretore, dal conciliatore.
[2]Il pretore potra' altresi' nei suddetti comuni delegare al conciliatore la convocazione dei consigli di famiglia e di tutela nei casi previsti dal codice medesimo.
Testo in vigore dal 17 giugno 1892 al 16 dicembre 2009
