Art. 13
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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2 versioni dal 1892
Confronto con la versione in vigore dal 17 giugno 1892 al 16 dicembre 2009. 139 parole tolte, 20 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: Per la esecuzione delle sentenze dei conciliatori e dei verbali di conciliazione di cui nel primo comma del precedente articolo saranno osservate le forme stabilite dalla legge per il procedimento di esecuzione mobiliare, e le attribuzioni del cancelliere e dell'usciere giudiziario saranno esercitate rispettivamente dal cancelliere addetto all'ufficio di conciliazione a norma dell'art. 32 della legge di ordinamento giudiziario e dall'usciere che sara' addetto allo stesso ufficio, previa autorizzazione in ogni caso del procuratore del Re, ai sensi e giusta le disposizioni degli articoli 173 e 186 della legge medesima.
tolto: Le controversie sull'esecuzione delle dette sentenze e verbali, sono decise dal conciliatore nella cui giurisdizione si fa l'esecuzione, nei limiti della propria competenza, e le attribuzioni del pretore nel procedimento di esecuzione mobiliare saranno parimenti esercitate dal detto conciliatore.
tolto: Nulla e' innovato all'art. 655 del codice di procedura civile.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1892-06-16;261~art13 · fonte del testo
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