Art. 13
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[1]Per la esecuzione delle sentenze dei conciliatori e dei verbali di conciliazione di cui nel primo comma del precedente articolo saranno osservate le forme stabilite dalla legge per il procedimento di esecuzione mobiliare, e le attribuzioni del cancelliere e dell'usciere giudiziario saranno esercitate rispettivamente dal cancelliere addetto all'ufficio di conciliazione a norma dell'art. 32 della legge di ordinamento giudiziario e dall'usciere che sara' addetto allo stesso ufficio, previa autorizzazione in ogni caso del procuratore del Re, ai sensi e giusta le disposizioni degli articoli 173 e 186 della legge medesima.
[2]Le controversie sull'esecuzione delle dette sentenze e verbali, sono decise dal conciliatore nella cui giurisdizione si fa l'esecuzione, nei limiti della propria competenza, e le attribuzioni del pretore nel procedimento di esecuzione mobiliare saranno parimenti esercitate dal detto conciliatore.
[3]Nulla e' innovato all'art. 655 del codice di procedura civile.
Testo in vigore dal 17 giugno 1892 al 16 dicembre 2009
