Corte costituzionale

Sentenza n. 169/1984

Altra decisione · depositata il 08/06/1984 · relatore Antonino de Stefano

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale del decreto legge 1

febbraio 1977 n. 13, recante "Proroga delle concessioni di grandi

derivazioni di acque per uso di forza motrice", promosso con ricorso

del Presidente della Giunta regionale della Valle d'Aosta, notificato

il 2 marzo 1977, depositato in cancelleria il 10 marzo successivo ed

iscritto al n. 8 del registro ricorsi 1977.

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 7 giugno 1983 il Giudice relatore

Antonino De Stefano;

udito l'avv. Gustavo Romanelli per la Regione ricorrente.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Con ricorso notificato il 2 marzo 1977 al Presidente del

Consiglio dei ministri, la Regione autonoma Valle d'Aosta ha impugnato

davanti a questa Corte il decreto legge 1 febbraio 1977, n. 13, recante

"proroga delle concessioni di grandi derivazioni di acque per uso di

forza motrice", assumendo che il provvedimento legislativo, per quanto

concerne il regime delle acque pubbliche esistenti nella Regione, è in

contrasto con i principi stabiliti al riguardo dall'art. 7 dello

Statuto speciale per la Valle d'Aosta (legge costituzionale 26 febbraio

1948, n. 4); e perciò ha chiesto che ne sia dichiarata

l'illegittimità costituzionale, con ogni conseguenza di legge.

L'art. 1, primo comma, del decreto legge impugnato - si premette

nel ricorso - dispone che le concessioni di grandi derivazioni di acque

per uso di forza motrice assentite agli enti locali, in corso al 31

gennaio 1977 e scadenti in data anteriore al 31 gennaio 1980, sono

prorogate fino alla definizione dei rapporti di concessione di

esercizio delle attività elettriche previste dall'art. 4, n. 5, della

legge istitutiva dell'Ente nazionale per l'energia elettrica, 6

dicembre 1962, n. 1643, e comunque fino al 31 gennaio 1980. Con il

secondo comma dello stesso articolo vengono prorogate sino a tale data

anche le concessioni di grandi derivazioni di acque per uso di forza

motrice, aventi analoga scadenza, assentite alle imprese a

partecipazione statale, nonché ad altre imprese autoproduttrici di

energia elettrica, di cui all'art. 4, n. 6, della stessa legge n. 1643

del 1962.

La Regione sostiene che, con le suindicate disposizioni, il decreto

legge opera una gravissima violazione dello Statuto speciale per la

Valle d'Aosta. In proposito nel ricorso si ricorda come, data la

"rilevanza tutta particolare" che ha per la Valle, il patrimonio

idrico, nello Statuto speciale sia prevista (agli artt. 5, secondo

comma, e 2, lett. m), riguardo alle "acque pubbliche destinate ad

irrigazione ed a uso domestico", l'appartenenza esclusiva al demanio

regionale e, ad un tempo, la potestà legislativa della Regione; mentre

per le altre "acque pubbliche esistenti nella Regione" si è, invece,

stabilito (art. 7, primo comma) che esse "sono date in concessione

gratuita per novantanove anni alla Regione". In tal modo è stato

riconosciuto alla Regione - con un solo limite nell'ipotesi in cui lo

Stato intenda fare le acque pubbliche suddette oggetto di piani di

interesse nazionale - un diritto che si configura come una speciale

forma di contitolarità, fra Regione e Stato, dei diritti demaniali

sulle acque pubbliche.

Inoltre nella regolamentazione transitoria dettata al riguardo

(art. 7, commi secondo e terzo, dello stesso Statuto) in relazione alla

situazione esistente al momento in cui, con il d.l.l. 7 settembre 1945,

n. 545, fu adottato l'ordinamento amministrativo della Valle d'Aosta,

dalla concessione gratuita, generale ed automatica attribuita alla

Regione furono temporaneamente escluse "le acque che alla data del 7

settembre 1945 abbiano già formato oggetto di riconoscimento di uso o

di concessione" (art. 7, secondo comma), disponendosi, peraltro, che

diventano di immediata spettanza della Regione le concessioni di acque

che alla data del 7 settembre 1945 non siano state utilizzate (art. 8,

primo comma). Il Presidente della Giunta regionale, ove ricorrano le

condizioni di legge, ha facoltà di provocare dagli organi competenti

la dichiarazione di decadenza della concessione (art. 8, secondo

comma). Per le altre la Regione subentra nella concessione "alla

cessazione dell'uso o della concessione di tali acque" (art. 7, terzo

comma).

Per quanto riguarda le acque pubbliche oggetto di concessione alla

data del 7 settembre 1945 (come quelle contemplate dal provvedimento

legislativo in questione), il momento della cessazione della

concessione assume dunque una importanza decisiva, perché segna

l'inizio dei diritti della Regione. Cosicché, spostando, con la

denunciata proroga, la data di questo inizio - così come risulta

fissata dal precetto statutario - l'impugnato decreto legge si pone con

esso in netto contrasto.

2. - Costituitosi in giudizio, con atto depositato il 22 marzo

1977, a mezzo dell'Avvocatura dello Stato, il Presidente del Consiglio

dei ministri ha chiesto che il ricorso della Regione sia riconosciuto

infondato e perciò respinto.

Secondo l'Avvocatura il termine, allo scadere del quale la Regione

Valle d'Aosta, a norma del terzo comma dell'art. 7 dello Statuto

speciale, subentra nelle preesistenti concessioni delle acque pubbliche

in questione, non sarebbe quello originariamente fissato nell'atto di

riconoscimento di uso o di concessione - come si sostiene nel ricorso -

ma quello che lo Stato abbia eventualmente, nell'ambito dei suoi

poteri, ritenuto di dovere, anche successivamente, stabilire.

A parte ciò va comunque considerato che le concessioni prorogate

con il d.l. 1 febbraio 1977, n. 13, sono quelle assentite ad enti ed

imprese autorizzate ad esercitare, congiuntamente all'ENEL, ed in

regime di monopolio con questo, l'attività di produzione di energia

elettrica, e rientrano quindi in quel piano di interesse nazionale,

alla cui attuazione da parte dello Stato, ai sensi del quarto comma

dello stesso art. 7 dello Statuto, è subordinata la concessione per

novantanove anni alla Regione. Sotto questo aspetto la situazione in

oggetto sarebbe dunque del tutto analoga a quella esaminata e decisa

dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 13 del 1964, con la quale

furono dichiarate prive di fondamento le questioni di legittimità

costituzionale, già allora sollevate dalle Regioni della Valle d'Aosta

e del Trentino Alto Adige, nei confronti dei decreti presidenziali che

disponevano il trasferimento di alcune imprese elettriche all'ENEL.

È vero poi - ricorda ancora l'Avvocatura - che nella stessa

sentenza n. 13 del 1964, la Corte costituzionale espresse l'auspicio

che si provvedesse al necessario contemperamento dei principi della

nazionalizzazione dell'industria elettrica con i poteri e diritti delle

Regioni a statuto speciale. È da escludere però che la questione

possa ora ritenersi risolta in base alle norme contenute nell'art. 1

della legge (emanata in ossequio a quell'auspicio) 5 luglio 1975, n.

304 (Norme per l'utilizzazione delle acque pubbliche ad uso

idroelettrico nella Regione Valle d'Aosta). Tale articolo prevede

infatti che "per l'utilizzazione delle acque pubbliche ad uso

idroelettrico nel territorio della Regione Valle d'Aosta si osserva il

piano di utilizzazione redatto dal Comitato misto previsto dal terzo

comma dell'art. 8 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4,

debitamente aggiornato"; che "la Regione Valle d'Aosta subconcede le

acque di cui al precedente comma all'Ente nazionale per l'energia

elettrica e agli altri enti previsti dalla legge 6 dicembre 1962, n.

1643, in conformità delle disposizioni della predetta legge e

successive modificazioni e della legge regionale 8 novembre 1956, n.

4". Ma perché la concessione alla Regione possa divenire attuale e la

Regione possa subconcedere, è necessario che il Comitato misto decida

prima a chi la subconcessione debba essere effettuata: se all'ENEL o

agli altri enti previsti dalla legge n. 1643. E il Comitato misto, per

le concessioni prorogate con il decreto legge impugnato, non ha deciso

e non poteva evidentemente decidere, non essendo stati ancora regolati

i rapporti tra l'ENEL e gli altri enti ed imprese suddetti. Peraltro,

il termine, di tre anni al massimo, fissato per provvedere alla

definizione di tali rapporti, dovrebbe ritenersi ragionevole. Una volta

che tale definizione sia avvenuta, lo Stato potrà provvedere ad

attuare la concessione delle acque alla Regione, la quale potrà quindi

subconcedere a chi spetti.

3. - Fissata per la discussione del ricorso l'udienza del 5 maggio

1982, la difesa della Regione Valle d'Aosta ha presentato una memoria

nella quale, dopo aver contestato gli argomenti addotti dal resistente

Presidente del Consiglio, ha ricordato che nella successiva legge di

conversione dell'impugnato decreto

(legge 31 marzo 1977, n. 92) è stato aggiunto all'art. 1 un quarto

comma, con il quale "sono fatti salvi i diritti delle Regioni a statuto

speciale". Tale formula dovrebbe interpretarsi, per quanto riguarda la

Regione Valle d'Aosta, nel senso di escludere l'applicabilità, nel suo

territorio, della contestata proroga. Di conseguenza la lesione

originaria dovrebbe ritenersi venuta meno; ma sussisterebbe egualmente

l'interesse della Regione alla declaratoria di illegittimità

costituzionale del decreto legge impugnato, per gli effetti da esso

spiegati sino al momento della sua conversione. Se poi non si ritenesse

di accedere a tale interpretazione - suffragata da una pronuncia di

questa Corte per le Province autonome di Trento e Bolzano, n. 169 del

1976 - le impugnate norme dovrebbero egualmente essere dichiarate

costituzionalmente illegittime.

L'Avvocatura dello Stato ha presentato anch'essa una memoria nella

quale - ribaditi gli argomenti esposti a sostegno dell'infondatezza

nell'atto di costituzione - afferma, a proposito della formula di

"salvezza" aggiunta all'impugnata norma, che essa non può considerarsi

idonea a far sorgere diritti che non preesistevano.

4. - All'udienza del 5 maggio 1982 le parti hanno insistito nelle

rispettive conclusioni.

Questa Corte, considerato che, successivamente all'udienza di

discussione, erano entrate in vigore la legge 29 maggio 1982, n. 308

(Norme sul contenimento dei consumi energetici, lo sviluppo delle fonti

rinnovabili di energia e l'esercizio di centrali idroelettriche

alimentate con combustibili diversi dagli idrocarburi), e la legge 7

agosto 1982, n. 529

(Regolamentazione dei rapporti tra l'ENEL, le imprese elettriche degli

enti locali e le imprese autoproduttrici di energia elettrica, in

materia di concessioni di grandi derivazioni idroelettriche), le quali,

rispettivamente agli artt. 20 e 8, contengono norme, circa la

competenza della Regione Valle d'Aosta in materia di acque e

concessioni idroelettriche "che non è da escludere possano essere

ritenute rilevanti nella controversia in oggetto"; che perciò

occorreva nuovamente sentire a questo proposito Regione ricorrente e

Presidente del Consiglio; ha rinviato, con ordinanza n. 246 del 1982,

la causa a nuovo ruolo.

5. - Fissata per la discussione l'udienza del 7 giugno 1983, la

difesa della Regione ha depositato una memoria, nella quale afferma che

le sopravvenute norme presentano una indubbia rilevanza ai fini della

decisione. Esse, infatti, valgono a confermare l'indirizzo seguito dal

legislatore, nella legge di conversione dell'impugnato decreto legge e

nei successivi provvedimenti, di fare espressamente "salvi" i diritti e

le attribuzioni spettanti alle Regioni a statuto speciale, ed in

particolare alla Regione Valle d'Aosta. Ribadite le argomentazioni

svolte a sostegno del proprio assunto, la Regione conclude affermando

che, peraltro, sussiste tuttora l'interesse della ricorrente a sentir

dichiarare la illegittimità costituzionale del decreto legge, nel

testo originario, da essa impugnato.

6. - All'udienza pubblica del 7 giugno 1983, non comparsa

l'Avvocatura dello Stato per il resistente Presidente del Consiglio,

dopo la relazione svolta dal Giudice Antonino De Stefano, l'avv.

Gustavo Romanelli, per la ricorrente Regione, ha insistito per la

dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'impugnato decreto

legge. Considerato in diritto :

1. - Con il ricorso di cui in narrativa la Regione autonoma Valle

d'Aosta chiede sia dichiarata la illegittimità costituzionale del

decreto legge 1 febbraio 1977, n. 13 (Proroga delle concessioni di

grandi derivazioni di acque per uso di forza motrice), per violazione

dell'art. 7 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta (legge

costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4), che disciplina il regime delle

acque pubbliche esistenti nella Regione.

Il decreto legge impugnato dispone, con il primo comma dell'art. 1,

che le concessioni di grandi derivazioni di acque per uso di forza

motrice assentite agli enti locali, in corso al 31 gennaio 1977 e

scadenti in data anteriore al 31 gennaio 1980, sono prorogate fino alla

definizione dei rapporti di concessione di esercizio delle attività

elettriche previste dall'art. 4, n. 5, della legge istitutiva

dell'Ente nazionale per l'energia elettrica 6 dicembre 1962, n. 1643, e

comunque fino al 31 gennaio 1980. Per effetto del secondo comma dello

stesso art. 1, sono altresì prorogate sino a tale data le concessioni

di grandi derivazioni di acque per uso di forza motrice, in corso al 31

gennaio 1977 e scadenti in data anteriore al 31 gennaio 1980, assentite

alle imprese a partecipazione statale, nonché ad altre imprese

autoproduttrici di energia elettrica, di cui all'art. 4, n. 6, della

stessa legge n. 1643 del 1962.

Nel ricorso, sottolineata l'importanza, tutta particolare, del

patrimonio idrico della Valle, per i suoi caratteri naturali e

geografici, si osserva che lo Statuto speciale, per le "acque pubbliche

in uso di irrigazione e potabile", prevede, all'art. 5, la loro

appartenenza esclusiva al demanio regionale; mentre, per le altre acque

pubbliche, stabilisce, all'art. 7, che esse "sono date in concessione

gratuita per novantanove anni alla Regione", salvo che lo Stato non

intenda farle oggetto di un piano d'interesse nazionale. Sono escluse

dalla concessione le acque che alla data del 7 settembre 1945 abbiano

già formato oggetto di riconoscimento di uso o di concessione; per

esse la Regione subentra nella concessione alla cessazione dell'uso o

della preesistente concessione. Il momento della cessazione assume

perciò per queste ultime una importanza decisiva, perché segna

l'inizio del concreto esercizio dei diritti della Regione. In proposito

la ricorrente si richiama alla giurisprudenza delle Sezioni unite della

Corte di cassazione, secondo cui, quando l'art. 7 dello Statuto parla

di cessazione della concessione, deve intendersi si sia riferito alla

data di scadenza originaria della stessa; sì che a quel momento la

Regione diviene ex lege concessionaria, con esclusione perciò della

possibilità per lo Stato di prorogare o rinnovare la concessione

precedente. Cosicché, spostando, con la menzionata proroga, la data di

cessazione originariamente prevista, l'impugnato decreto legge si

porrebbe in contrasto con l'art. 7 dello Statuto.

2. - Successivamente alla presentazione del ricorso, la legge di

conversione del decreto legge impugnato, 31 marzo 1977, n. 92, ha

inserito nell'art. 1 un quarto comma, in virtù del quale "sono fatti

salvi i diritti delle regioni a statuto speciale".

Va tenuto, inoltre, presente che la stessa formula di "salvezza" è

stata poi ripetuta anche nel successivo d.l. 31 gennaio 1981, n. 13

(convertito con modificazioni in legge 1 aprile 1981, n. 106), con il

quale il termine di scadenza delle concessioni di grandi derivazioni

di acque per uso di forza motrice, già prorogato al 31 gennaio 1981

dalla legge di conversione del d.l. n. 13 del 1977, è stato prorogato

fino al 31 luglio 1981 (e fino al 31 ottobre 1981, in sede di

conversione), anche per le concessioni scadenti entro tale data. Si

legge, infatti, nel secondo comma dell'art. 1 di tale decreto legge,

che "sono fatti salvi i diritti delle regioni a statuto speciale e

delle province autonome". E sono specificamente "fatti salvi i diritti

della Regione Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e

Bolzano" nel successivo d.l. 31 ottobre 1981, n. 619

(convertito in legge 22 dicembre 1981, n. 765), con il quale il

termine di scadenza suddetto è stato ulteriormente differito al 31

ottobre 1982. Anche la legge 29 maggio 1982, n. 308, nel dettare norme

sul contenimento dei consumi energetici, lo sviluppo delle fonti

rinnovabili di energia e l'esercizio di centrali elettriche alimentate

con combustibili diversi dagl'idrocarburi, ha disposto, all'art. 20,

comma primo, che "resta ferma la competenza della Regione Valle d'Aosta

in materia di acque e concessioni idroelettriche ai sensi della legge

costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, della legge 5 luglio 1975, n.

304, e della legge regionale 8 novembre 1956, n. 4". Infine la legge 7

agosto 1982, n. 529, con la quale sono stati disciplinati i rapporti

tra l'ENEL, le imprese elettriche degli enti locali e le imprese

autoproduttrici di energia elettrica, in materia di concessioni di

grandi derivazioni idroelettriche, prevede, all'art. 8, primo comma,

che "nelle regioni autonome della Valle d'Aosta e del Trentino-Alto

Adige sono fatti salvi i diritti e le attribuzioni derivanti dai

rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione".

3. -Dai lavori parlamentari relativi alla conversione in legge

dell'impugnato decreto legge n. 13 del 1977, si evince chiaramente che

la clausola della "salvezza" dei diritti delle regioni a statuto

speciale trae specifica origine da un emendamento con il quale,

"richiamata la particolare disciplina nella utilizzazione delle risorse

idriche prevista dallo Statuto della Regione Valle d'Aosta", si è

inteso "escludere dall'applicazione del decreto legge le concessioni

relative alla predetta regione". Anche se, in prosieguo della

discussione, la "salvezza" è stata generalizzata, per "escludere

l'applicabilità" del provvedimento anche per le altre Regioni a

statuto speciale, e così far "pienamente salve tutte le prerogative e

tutti i diritti, anche di natura economica", spettanti alle regioni

medesime, onde "eliminare dubbi di illegittimità costituzionale per

quanto concerne la tutela dell'autonomia delle Regioni a statuto

speciale", in sede di approvazione non si è mancato di ribadire che

con l'emendamento medesimo si intendeva soprattutto "salvaguardare in

modo completo e senza possibilità di dubbi i diritti particolari della

Valle d'Aosta".

4. - L'Avvocatura dello Stato obietta che il quarto comma inserito

dalla legge di conversione nell'art. 1 dell'impugnato decreto legge n.

13 del 1977, va considerato "pleonastico", sulla base della tesi da

essa sostenuta: e cioè, che la proroga di cui si discute, riguarda

concessioni comprese nel piano d'interesse nazionale relativo alla

nazionalizzazione delle imprese elettriche, per cui opera l'ultimo

comma dell'art. 7 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta, secondo

il quale la concessione gratuita per novantanove anni alla regione "è

subordinata, in ogni caso, alla condizione che lo Stato non intenda far

oggetto le acque di un piano di interesse nazionale". Non sarebbe,

pertanto, ipotizzabile una lesione di diritti della Regione che non

esistevano, né può certo "la salvezza di diritti valere a far sorgere

diritti non esistenti".

Siffatta conclusione non può essere condivisa. Non v'ha dubbio che

la Corte, con la sentenza n. 13 del 1964, alla quale si richiama

l'Avvocatura dello Stato, abbia affermato che la nazionalizzazione

delle imprese elettriche comporta un piano d'interesse nazionale,

essendo stata concepita come strumento di un sistema unitario di

produzione e di distribuzione dell'energia elettrica: sì che la

previsione dell'ultimo comma dell'art. 7 dello Statuto per la Valle

d'Aosta si è realizzata appunto con la legge di nazionalizzazione. In

conseguenza, essendo le derivazioni a scopo idroelettrico uno degli

essenziali strumenti per la produzione dell'energia elettrica, la

concessione dell'uso dell'acqua per tale scopo non può nascere e non

può vivere "se non nell'ambito della riserva stabilita con la legge di

nazionalizzazione". Finché le acque siano destinate o debbano essere

destinate ad uso di produzione elettrica e nei limiti di tale uso, la

Regione Valle d'Aosta - si legge ancora nella sentenza" - non può

esercitare alcun diritto o alcun potere incompatibile con la riserva" a

favore dell'ENEL; ed è incompatibile con tale riserva "la pretesa di

subentrare nella concessione delle acque al momento della cessazione

dell'uso o della concessione ai sensi del terzo comma dell'art. 7 dello

Statuto, quando le acque servano o debbano servire ad uso

idroelettrico".

Ma va egualmente ricordato che la stessa sentenza concludeva

richiamando un'affermazione contenuta in una precedente sentenza (n. 4

del 1964), e cioè che lo Stato può legittimamente avvalersi dei

poteri che gli statuti regionali gli hanno riservato, ma la competenza

statale non può essere "così assorbente da limitare ogni altra

competenza regionale fino ad eliminarla affatto". Pertanto la Corte

auspicava che il legislatore provvedesse ad un "contemperamento" tra le

esigenze nazionali e quelle regionali "tenendo presenti i poteri e i

diritti delle Regioni a statuto speciale, che sono stati compressi per

effetto della nazionalizzazione, ma che non devono essere sacrificati

oltre i limiti richiesti dall'attuazione e dal pieno funzionamento

della riforma"; e invitava il legislatore medesimo, perciò, ad

assicurare alle Regioni anzidette il "massimo di autonomia, nascente

dagli stessi statuti, compatibile con la nuova disciplina unitaria".

5. - Con la legge 5 luglio 1975, n. 304, venivano a tal fine

dettate le "norme per la utilizzazione delle acque pubbliche ad uso

idroelettrico nella Regione Valle d'Aosta". Dai relativi lavori

parlamentari risulta, infatti, che tale legge è stata emanata, in

accoglimento della raccomandazione rivolta da questa Corte nella

richiamata sentenza n. 13 del 1964, per apprestare "equa soluzione al

problema concernente i diritti statutari della Valle d'Aosta in materia

di acque pubbliche ad uso idroelettrico", ed ovviare così alle

ripercussioni sfavorevoli, a danno della Regione medesima, derivanti

dalle modalità di applicazione della legge di nazionalizzazione n.

1643 del 1962. In quella sede è stato altresì ricordato che la

concessione gratuita per novantanove anni alla Regione non va

equiparata alle concessioni contemplate nel testo unico 11 dicembre

1933, n. 1775, delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti

elettrici, ma deve essere considerata - secondo quanto ritenuto da

questa Corte nella sentenza n. 8 del 1958 - "come attribuzione alla

Regione di un complesso di poteri, che essa deve esercitare, in luogo

degli organi statali, per fini di decentramento": esercizio che viene

appunto esplicato, di norma, mediante il ricorso all'istituto della

sub-concessione, espressamente indicato nello stesso Statuto.

In siffatta prospettiva è stato previsto, dal comma secondo

dell'art. 1 della legge n. 304 del 1975, che la Regione Valle d'Aosta

"subconcede" le acque pubbliche ad uso idroelettrico all'ENEL e "agli

altri enti previsti dalla legge 6 dicembre 1962, n. 1643", in

conformità delle disposizioni contenute in quest'ultima legge, nonché

nella legge regionale 8 novembre 1956, n. 4, che ha stabilito le norme

procedurali per la utilizzazione delle acque pubbliche in Valle

d'Aosta. La sub-concessione da parte della Regione è stata prevista,

dal successivo comma terzo dello stesso articolo, anche per le grandi

derivazioni idroelettriche assentite dallo Stato prima del 7 settembre

1945, nel caso in cui l'ENEL intenda continuare l'esercizio delle

derivazioni. Il comma secondo dell'art. 20 della citata legge 29

maggio 1982, n. 308, ha in seguito demandato alla Regione Valle d'Aosta

in deroga al menzionato disposto del comma secondo dell'art. 1 della

legge n. 304 del 1975 - la potestà di subconcedere le acque relative a

derivazioni idroelettriche aventi potenza non superiore a 30.000 KW,

oltre che all'ENEL ed agli altri soggetti diversi dall'ENEL previsti

dalla legge n. 1643 del 1962, anche ad altri enti locali o consorzi di

enti locali. Ed infine, la citata legge 7 agosto 1982, n. 529, dopo

aver, come già detto, fatti salvi, con il primo comma dell'art. 8, i

diritti e le attribuzioni della Regione Valle d'Aosta, ha previsto, nel

successivo comma, che "anche per le derivazioni idroelettriche di cui

al terzo comma dell'art. 1 della legge 5 luglio 1975, n. 304" (e cioè

per quelle assentite dallo Stato prima del 7 settembre 1945), la

regione medesima provveda a rilasciare le sub-concessioni all'ENEL o

agli altri soggetti di cui alla legge n. 1643 del 1962, e successive

modificazioni, secondo quanto previsto dai precedenti articoli della

medesima legge n. 529 del 1982, nonché dall'art. 13 della legge 2

agosto 1975, n. 393.

In tal modo, essendo stata resa "compatibile" secondo quanto

raccomandato da questa Corte nella richiamata sentenza n. 13 del 1964

la "concessione novantanovennale" alla Regione con la legge di

nazionalizzazione delle imprese elettriche, il "subentro" della regione

medesima nelle concessioni anteriori al 7 settembre 1945, alla loro

scadenza, opera pur se esse rientrino nel piano d'interesse nazionale.

Ne consegue che la "proroga" delle concessioni di grandi

derivazioni di acque per uso di forza motrice, disposta dall'impugnato

decreto legge, veniva effettivamente a precludere il "subentro" della

Regione Valle d'Aosta nelle concessioni anzidette alla loro scadenza

originaria, rinviandolo al successivo termine della proroga. Men che

rivelarsi pleonastica, pertanto, la "salvezza" dei diritti della

Regione, introdotta dalla legge di conversione, escludendo

l'applicabilità della proroga alle concessioni assentite nel

territorio della Valle d'Aosta, è valsa, appunto, a rimuovere

l'ostacolo posto al "subentro", ripristinando così la preesistente

situazione.

6. -Né maggior pregio riveste l'assunto dell'Avvocatura dello

Stato, secondo la quale, perché la concessione novantanovennale possa

diventare attuale, e la regione possa a sua volta sub-concedere, è

necessario che prima venga redatto il "piano di utilizzazione" delle

acque pubbliche ad uso idroelettrico nel territorio della Regione,

previsto dal primo comma dell'art. 1 della stessa legge n. 304 del

1975. La mancanza di tale piano - come giustamente si obietta ex

adverso - non può impedire che la Regione subentri ex lege nelle

concessioni assentite dallo Stato prima del 7 settembre 1945, alla loro

originaria scadenza, e proceda quindi alle conseguenti sub-concessioni, secondo quanto a tal fine previsto dal terzo comma

dell'art. 1 della legge n. 304 del 1975, ed espressamente poi

riaffermato dal secondo comma dell'art. 8 della legge n. 529 del 1982.

Come sopra si è detto, infatti, la sola condizione per l'esercizio di

tale potere da parte della Regione, è da ravvisarsi nel rispetto del

piano d'interesse nazionale, relativo alla nazionalizzazione delle

imprese elettriche, e dei limiti che direttamente ne derivano.

7. - La Corte, per quanto sopra esposto, ritiene che la dedotta

violazione dell'art. 7 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta sia

venuta meno in sede di conversione dell'impugnato decreto legge.

Ritiene, altresì, che la norma di salvaguardia dei diritti delle

regioni a statuto speciale, e dunque della Regione Valle d'Aosta,

all'uopo inserita (come quarto comma dell'art. 1) dalla legge di

conversione nel testo del decreto legge, operi fin dall'entrata in

vigore del decreto medesimo. Con che resta eliminato ogni effetto che

possa ricollegarsi, nell'ambito del territorio della Regione Valle

d'Aosta, alla proroga delle concessioni di grandi derivazioni di acqua

per uso di forza motrice, disposta dall'art. 1 del provvedimento

suddetto: proroga che, per quanto concerne le concessioni assentite

dallo Stato prima del 7 settembre 1945 ed ancora in corso al 31 gennaio

1977, nelle quali la Regione Valle d'Aosta ha diritto di subentrare

alla loro scadenza originaria, deve appunto intendersi come non

avvenuta. A suffragare tale interpretazione vale la considerazione,

emergente dai ricordati lavori parlamentari, che l'emendamento in

parola è stato ispirato da un intento chiaramente restaurativo di

diritti costituzionalmente garantiti alle regioni a statuto speciale:

manifesta appare, dunque, la volontà del legislatore, pur non

estrinsecata con apposita espressione, di far retroagire la

disposizione che ha modificato in parte qua il decreto legge soggetto a

conversione, alla data di entrata in vigore di quest'ultimo.

Venute così meno le ragioni della censura mossa dalla ricorrente

Regione - per effetto della modifica apportata, successivamente alla

presentazione del ricorso, all'impugnata norma - va dichiarata, in

conformità alla giurisprudenza di questa Corte, la cessazione della

materia del contendere.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara cessata la materia del contendere in relazione alla

questione di legittimità costituzionale del decreto legge 1 febbraio

1977, n. 13 (Proroga delle concessioni di grandi derivazioni di acque

per uso di forza motrice), convertito con modificazioni in legge 31

marzo 1977, n. 92, promossa dalla Regione autonoma Valle d'Aosta - in

riferimento all'art. 7 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta

(legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4) - con ricorso notificato

il 2 marzo 1977 (n. 8 registro ricorsi 1977).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 5 giugno 1984.

F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE

STEFANO - ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI

- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1984:169 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari