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Le leggi e gli atti aventi valore di legge della Repubblica possono essere impugnati dal Presidente della Giunta regionale, su deliberazione del Consiglio regionale, per violazione del presente Statuto. Copia dell'atto di impugnazione deve essere inviata al Commissario del Governo.

Testo in vigore dal 13 marzo 1948 al 20 gennaio 1972

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge.costituzionale:1948-02-26;5~art83 · fonte del testo

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