Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 febbraio 1963 al 29 agosto 1984. Leggi il testo vigente →

La Regione puo' prendere visione delle operazioni di accertamento compiute dagli uffici tributari dello Stato e fornire ad essi dati ed informazioni. Gli uffici stessi sono tenuti a riferire alla Regione i provvedimenti adottati in seguito alle informazioni fornite. La Regione, previe intese col Ministro per le finanze, puo' affidare ad organi dello Stato l'accertamento e la riscossione e di propri tributi.

Testo in vigore dal 1 febbraio 1963 al 29 agosto 1984

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge.costituzionale:1963-01-31;1~art53 · fonte del testo

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