Corte costituzionale

Ordinanza n. 214/2001

Altra decisione · depositata il 04/07/2001 · relatore Gustavo Zagrebelsky

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 2, comma 1,

lettere d), e) e f), e 6, comma 3, della legge della Regione

Friuli-Venezia Giulia 19 aprile 1999, n. 8 (Normativa organica del

commercio in sede fissa), promosso con ordinanza emessa il 5 novembre

1999 dal Tribunale amministrativo regionale del Friuli-Venezia Giulia

sul ricorso proposto dal Comune di Trieste contro la Regione

Friuli-Venezia Giulia, iscritta al n. 714 del registro ordinanze 1999

e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 52, 1a

serie speciale, dell'anno 1999.

Visti l'atto di costituzione del Comune di Trieste e l'atto di

intervento della Regione Friuli-Venezia Giulia;

Udito nell'udienza pubblica del 3 aprile 2001 il giudice relatore

Gustavo Zagrebelsky;

Uditi gli avvocati Giovanni Battista Verbari per il Comune di

Trieste e Giandomenico Falcon per la Regione Friuli-Venezia Giulia.

Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale del

Friuli-Venezia Giulia, con ordinanza del 5 novembre 1999, ha

sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 2,

comma 1, lettere d), e) e f), e 6, comma 3, della legge della Regione

Friuli-Venezia Giulia 19 aprile 1999, n. 8 (Normativa organica del

commercio in sede fissa), per violazione degli artt. 4 e 46 della

legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della

Regione Friuli-Venezia Giulia);

che la questione è stata sollevata nel corso di un giudizio

promosso dal Comune di Trieste per l'annullamento della delibera

23 aprile 1999, n. 1278, della giunta regionale del Friuli-Venezia

Giulia, con la quale si individuano i parametri di riferimento per la

concessione di autorizzazioni all'apertura di esercizi commerciali;

che il Comune di Trieste ha chiesto l'annullamento della

suddetta delibera, adottata in attuazione della legge regionale n. 8

del 1999, poiché essa, nella parte in cui prevede che vengano

rilasciate autorizzazioni per l'apertura di esercizi commerciali su

superfici massime inferiori a quelle stabilite nel decreto

legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa

al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della

legge 15 marzo 1997, n. 59), contrasterebbe con la normativa statale

di riforma del settore;

che il Tribunale amministrativo regionale del Friuli-Venezia

Giulia solleva la questione di legittimità costituzionale delle

disposizioni sopra indicate della legge regionale n. 8 del 1999,

poiché:

a) il decreto legislativo n. 114 del 1998 costituirebbe una

grande riforma economico-sociale, che fa salva la potestà

legislativa esclusiva delle regioni a statuto speciale, vincolandole

al rispetto non solo dei principi in esso enunciati ma anche delle

"norme legate ai principî stessi da un rapporto di coessenzialità e

di necessaria integrazione";

b) la legge regionale n. 8 del 1999 consentirebbe a

regolamenti della giunta di derogare alla legge statale di riforma,

con ciò contrastando - non direttamente con i principia della

legislazione statale ma - con l'art. 46 dello statuto regionale, che

ammette una potestà regolamentare della giunta unicamente esecutiva

della legislazione regionale;

c) la previsione di regolamenti adottati dalla giunta,

integrativi della legge regionale di riforma del commercio, si

porrebbe in contrasto con il riparto di competenze tra consiglio e

giunta regionale quale definito dallo statuto regionale, poiché

consentirebbe di derogare (senza aver previamente fissato alcun

parametro di riferimento) con semplice atto amministrativo ad alcune

disposizioni del decreto legislativo n. 114 del 1998;

che, con riferimento alla rilevanza della questione, il

giudice rimettente afferma che la legge regionale costituisce il

presupposto sulla base del quale è stato emanato il regolamento

impugnato nel giudizio a quo, immediatamente lesivo delle

attribuzioni comunali proprio in virtù delle deroghe alla

legislazione statale di principio in esso contenute;

che nel giudizio così promosso si è costituito il Comune di

Trieste, ricorrente nel giudizio principale, chiedendo l'accoglimento

della questione, in primo luogo perché la legge impugnata

conferirebbe alla giunta "il potere assolutamente discrezionale di

stabilire il tipo di regime amministrativo cui devono essere

sottoposte le diverse attività commerciali", in quanto si

limiterebbe "a nominare le categorie di esercizi commerciali senza

precisare i requisiti che si devono avere per appartenere alle

stesse"; in secondo luogo perché essa, divergendo dal decreto

legislativo n. 114 del 1998, limiterebbe le competenze comunali al

fine di espandere quelle regionali ed introdurrebbe vincoli più

restrittivi di quelli imposti dalla normativa statale;

che è intervenuto il Presidente della Regione Friuli-Venezia

Giulia, chiedendo il rigetto della questione, poiché, avendo il

decreto legislativo n. 114 del 1998 abilitato le regioni a statuto

speciale a provvedere alla riforma del settore "secondo le previsioni

dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione", la

legge regionale n. 8 del 1999 si inserirebbe in questo quadro,

discostandosi in alcuni punti solo dalle disposizioni di dettaglio

del decreto legislativo n. 114 del 1998, a seguito della necessaria

valutazione delle peculiarità del settore in ambito locale, senza la

quale il fine di una maggiore produttività del sistema e di una

migliore qualità dei servizi rischierebbe di risultare vanificata,

mentre il rinvio ad atti regolamentari della giunta sarebbe dettato,

da un lato dall'esigenza di provvedere con tempestività

all'adeguamento della legislazione regionale ai principî della

riforma, dall'altro dalla necessità di procedere con gradualità,

facendo salvi gli elementi di peculiarità locale e consentendo di

valutare adeguatamente l'incidenza delle innovazioni, al fine di

coordinarle con la pregressa normativa regionale;

che inoltre l'esercizio della potestà regolamentare verrebbe

subordinato alla previa acquisizione del parere vincolante della

competente commissione consiliare, regolarmente espresso in occasione

dell'approvazione della deliberazione impugnata nel giudizio a quo;

che, infine, le disposizioni impugnate si inserirebbero in un

quadro di delegificazione e semplificazione della normativa

regionale, perseguito attraverso l'abrogazione di leggi precedenti,

l'introduzione di norme di semplificazione ed il rinvio ad atti

regolamentari per la disciplina di dettaglio.

Considerato che, successivamente alla pronuncia dell'ordinanza di

rimessione, è entrata in vigore la legge della Regione

Friuli-Venezia Giulia 3 luglio 2000, n. 13 (Disposizioni collegate

alla legge finanziaria 2000), il cui art. 13 ha modificato in più

punti la legge regionale n. 8 del 1999, in particolare (comma 15)

introducendo all'art. 2, comma 1, lettera d), della legge impugnata

l'inciso "e nei limiti massimi fissati dall'articolo 4, comma 1,

lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114", e (comma

16) aggiungendo all'art. 2, comma 1, lettera e), le parole "e

comunque nei limiti massimi fissati dall'articolo 4, comma 1, lettera

e), del decreto legislativo n. 114/1998";

che, inoltre, l'art. 5, comma 1, lettera m), della legge

costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2 (Disposizioni concernenti

l'elezione diretta dei presidenti delle regioni a statuto speciale e

delle Province autonome di Trento e Bolzano), ha disposto

l'abrogazione dell'art. 46 dello statuto speciale della Regione

Friuli-Venezia Giulia;

che la sopravvenuta modificazione del quadro normativo di

riferimento impone il riesame da parte del rimettente della

persistenza delle condizioni previste per la proposizione della

questione incidentale di legittimità costituzionale, sotto il

profilo sia dell'applicabilità della normativa denunciata, sia della

non manifesta infondatezza dei dubbi di costituzionalità su di essa

sollevati.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti al Tribunale amministrativo

regionale del Friuli-Venezia Giulia.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 2 luglio 2001.

Il Presidente: Santosuosso

Il redattore: Zagrebelsky

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 4 luglio 2001.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2001:214 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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