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La Giunta regionale o uno o piu' dei suoi componenti, salvo il caso previsto dall'articolo 22, possono essere revocati dal Consiglio, su mozione motivata, presentata da almeno un sesto dei componenti del Consiglio, e votata, per appello nominale, a maggioranza assoluta dei componenti stessi. La mozione di revoca deve essere posta in discussione entro sette giorni, ma non prima di tre giorni dai la presentazione.

Testo in vigore dal 1 febbraio 1963 al 16 febbraio 2001

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge.costituzionale:1963-01-31;1~art37 · fonte del testo

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