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La Giunta regionale e' composta del Presidente e degli assessori. Un assessore assume le funzioni di Vicepresidente. L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Regione eletto a suffragio universale e diretto, nonche' la rimozione, l'impedimento permanente, la morte o le dimissioni dello stesso comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio regionale.

Testo in vigore dal 16 febbraio 2001 al 1 gennaio 2022

Corte costituzionale

L’articolo non è mai stato in discussione davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.

  • Sentenza n. 39/2014

    Parametro
    6 marzo 2014

    riservata a separate pronunce la decisione delle ulteriori questioni di legittimità costituzionale del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7 dicembre 2012, n. 213, pro…

    Art. 117 cost. · Art. 119 cost. · Art. 3 cost. · Art. 116 cost.

    Leggi la pronuncia
Pronunce che lo citano (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 16 febbraio 2001

Confronto con la versione in vigore dal 1 febbraio 1963 al 16 febbraio 2001. 130 parole tolte, 53 parole aggiunte.

tolto: Con legge regionale e' stabilito il numero e sono determinate le attribuzioni degli assessori e puo' essere fissata la sede dei rispettivi uffici anche in localita' diverse dal capoluogo della Regione.La Giunta regionale e' tolto: eletta dal Consiglio con le modalita' stabilite negli articoli seguenti ed e' costituita dal Presidente e da assessori effettivi, in numero non superiore a 10. Gli assessori supplenti, in numero non superiore a 4, sostituiscono gli effettivi in caso di assenza o di impedimento. La Giunta regionale dura in carica fino alla rinnovazione del Consiglio, salvo quanto disposto dall'articolo 37. In caso di vacanza della Giunta o di una parte di essa, il Consiglio e' convocato entro 15 giorni per la rinnovazione o per la integrazione; la Giunta resta in carica, per l'amministrazione ordinaria, fino alla elezione della nuova aggiunto: composta del Presidente e degli assessori. Un assessore assume le funzioni di Vicepresidente. L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Regione eletto a suffragio universale e diretto, nonche' la rimozione, l'impedimento permanente, la morte o le dimissioni dello stesso comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio regionale.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge.costituzionale:1963-01-31;1~art34 · fonte del testo

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