Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 febbraio 1963 al 16 febbraio 2001. Leggi il testo vigente →

Con legge regionale e' stabilito il numero e sono determinate le attribuzioni degli assessori e puo' essere fissata la sede dei rispettivi uffici anche in localita' diverse dal capoluogo della Regione. La Giunta regionale e' eletta dal Consiglio con le modalita' stabilite negli articoli seguenti ed e' costituita dal Presidente e da assessori effettivi, in numero non superiore a 10. Gli assessori supplenti, in numero non superiore a 4, sostituiscono gli effettivi in caso di assenza o di impedimento. La Giunta regionale dura in carica fino alla rinnovazione del Consiglio, salvo quanto disposto dall'articolo 37. In caso di vacanza della Giunta o di una parte di essa, il Consiglio e' convocato entro 15 giorni per la rinnovazione o per la integrazione; la Giunta resta in carica, per l'amministrazione ordinaria, fino alla elezione della nuova.

Testo in vigore dal 1 febbraio 1963 al 16 febbraio 2001

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge.costituzionale:1963-01-31;1~art34 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari