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Sono elettori del Consiglio regionale gli iscritti nelle liste elettorali dei Comuni della Regione. Sono eleggibili al Consiglio regionale gli elettori che abbiano compiuto il 25° anno di eta' il giorno delle elezioni. L'ufficio di consigliere regionale e' incompatibile con quello di membro di una delle Camere, di un'altro Consiglio regionale, di un Consiglio provinciale, o di sindaco di un Comune con popolazione superiore a 10 mila abitanti. Altri casi di incompatibilita' ed i casi di ineleggibilita' sono stabiliti con legge dello Stato.

Testo in vigore dal 1 febbraio 1963 al 16 febbraio 2001

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge.costituzionale:1963-01-31;1~art15 · fonte del testo

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